La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. e potrai consultare integralmente tutte le novita' normative e giurisprudenziali commentate dai più autorevoli https://www.avvocatourgente.com/diritto-penale-annecy-studio-legale-italiano